FAQ IV Bando Contratto di filiera Mipaaf

Se la mia società ha già realizzato l’investimento dell’impianto indicato nella domanda di adesione al bando, rimane vincolante la sottoscrizione del contratto di finanziamento?

Sì. La sottoscrizione del finanziamento bancario e agevolato è obbligatoria in quanto sono parte integrante delle agevolazioni. Nel sito del Ministero è scaricabile il Decreto del 2016, l’Avviso del 10 agosto 2017 che regolamentano le agevolazioni assegnate. Volendo il beneficiario può pensare di candidare in variante altri investimenti che devono rispettare gli obiettivi indicati nell'Accordo di Filiera e nel Contratto stesso. Fino a che il Ministero non sarà però a conoscenza degli eventuali nuovi investimenti suggeriamo di non procedere anche solo con il pagamento degli acconti.

 

Se la spesa per la realizzazione dell’impianto è stata più alta rispetto a quella indicata in sede di domanda, è possibile richiedere un’integrazione?

Non è possibile chiedere risorse aggiuntive rispetto a quelle assegnate anche se all'interno del contratto di filiera dovessero rinunciare a partecipare alcuni beneficiari. In caso di rinuncia di uno o più beneficiari è possibile candidare nuovi progetti ma non progetti da parte di beneficiari già presenti all’interno della domanda di agevolazioni originariamente presentata. In caso di rinuncia parziale di parte del progetto da parte di un beneficiario (per una percentuale inferiore al 50% pena la esclusione del singolo beneficiario) le somme in riduzione non potranno essere utilizzate da altri beneficiari o da nuovi soggetti interessati a subentrare.


Per gli investimenti realizzati dopo la presentazione della domanda è sufficiente il riscontro attraverso la presentazione delle fatture oppure è necessaria anche la dimostrazione della congruità dell'onere sostenuto? Occorre ad esempio una perizia per il terreno già acquistato o preventivi per i macchinari?

Per gli investimenti eseguiti dopo la data di presentazione della domanda occorre presentare le fatture che devono (qualora pagate) essere supportate da documento che ne attesti il pagamento (tracciabilità dei pagamenti). Nelle fatture deve essere riportata la dicitura in riferimento al progetto di filiera. A rigor di logica sarebbe opportuno che l’azienda abbia acquisito preventivamente tre preventivi di aziende concorrenti e non collegate tra loro, fra le quali quella prescelta. Per quanto riguarda l’acquisto di beni immobili (se previsti nel piano di investimenti) è sufficiente allegare l’atto di acquisto con prova del pagamento a saldo della compravendita salvo che la stessa non sia stata dichiarata in atto. Per gli investimenti da eseguire restano le disposizioni di cui al decreto ovvero: i tre preventivi rilasciati da tre aziende concorrenti e non collegate.


La delibera di concessione del finanziamento bancario deve riguardare la sola parte relativa al tasso ordinario oppure anche quella relativa all'agevolato?

La Banca Finanziatrice assume la propria delibera per quanto riguarda la sua quota di finanziamento (50%). Dopo la presentazione di tutta la documentazione tecnica al Ministero ivi compresa la Relazione di Banca Autorizzata (istruttoria tecnica) e le delibere di Banca Finanziatrice per la quota del 50% del Finanziamento complessivo il Ministero adotterà la propria delibera e successivamente invierà a Cassa Depositi e Prestiti il tutto per l’approvazione della quota di Finanziamento Agevolato (rimanente 50%). Ricordo che il Finanziamento (citato più volte nel decreto del 2016 e nell'avviso del 10 agosto 2017 del Ministero) è inteso l’insieme di Finanziamento Agevolato e Finanziamento Bancario. Non sono due finanziamenti distinti ma un'unica facilitazione (in sostanza un pool tra Banca Finanziatrice e Cassa Depositi e Prestiti ove quest’ultima sarà rappresentata dalla Banca Finanziatrice in virtù di una specifica procura).


Il termine del 10/07/2020 entro il quale ciascuna azienda beneficiaria è tenuta a fornire a Confoliva la documentazione richiesta risulta essere perentorio ?

NO. Il termine è quello entro il quale tutta la documentazione dovrà essere presentata alla Banca Autorizzata e alla Banca Finanziatrice. Il termine per la presentazione al Ministero di tutta la documentazione (a carico del Soggetto Proponente a mezzo PEC da inviare al Ministero) compresa la Relazione di Banca Autorizzata è il 13 settembre 2020 (data comunicata dal Ministero alla nostra richiesta di proroga). Le delibere di Banca Finanziatrice verranno inviate da quest’ultima direttamente al Ministero a mezzo PEC entro il predetto termine (13 settembre). E’ evidente che il termine del 10 luglio sopra richiamato non è perentorio ma indicativo tenendo presente della complessità di tutte le operazioni che devono concludersi entro il 13 settembre e di mezzo c'è il mese di agosto.


E’ possibile variare i preventivi ad ettaro per un costo maggiore (riducendo il numero di ettari da realizzare)?

E’ possibile sia variare i preventivi (nel limite massimo di investimento approvato dal Ministero) che gli ettari da realizzare. In caso di riduzione, o variazione, dei dati catastali già indicati nell’All. 4 presentato in sede di domanda, dovrà essere inviato un nuovo All. 4 in sede di progettazione definitiva.

 

E’ possibile rendicontare anche il costo per l’estirpazione degli oliveti da sostituire?

Si, con preventivi/fatture.

 

È possibile rendicontare l’uso di manodopera e mezzi aziendali?

No, si tratterebbe di “lavori in economia” non ammissibili ai sensi della normativa vigente.

 

È possibile inserire l’acquisto di un terreno avvenuto a novembre 2018 ?

Se il terreno non era stato indicato in sede di domanda (All. 4) non è possibile inserire il costo di acquisto (si tratterebbe di variazione sostanziale di ubicazione non notificata al Mipaaf prima della suddetta variante); viceversa, se in All. 4 erano già stati indicati i dati catastali del terreno – poi acquistato nel novembre 2018 – è possibile inserire la spesa, ancorché non indicata in sede di domanda. Si segnala che il costo del terreno sarà ammissibile per un max del 10% del totale dell’investimento (con un metodo di calcolo indicato dal Ministero stesso e che sarà rilevato dalla Banca Autorizzata in sede di Relazione Istruttoria). Infine, allegato all’atto di compravendita, dovrà essere presentata una attestazione di un tecnico qualificato con cui si indichi che il prezzo di acquisto non sia superiore al valore di mercato (viceversa, l’importo massimo ammissibile sarà quello di mercato), nonché l’esistenza di un nesso diretto tra l’acquisto del terreno e gli obiettivi del Progetto.

 

È possibile inserire la realizzazione di un impianto fotovoltaico per il frantoio?

Sì, è possibile. Se la produzione di energia da fotovoltaico è per “autoconsumo” la spesa sarà inseribile in Tab. 1A e 2A; viceversa – se la produzione di energia è destinata anche alla rivendita – la spesa sarà inserita in Tab. 5A.


È possibile l'acquisto di una seminatrice al fine di eseguire la pratica colturale del sovescio?

Se l’attrezzatura è necessaria per l’impianto olivicolo (con chiara indicazione dell’utilizzo: sovescio per fertilizzazione terreno) può essere inserita, altrimenti no. Specifichiamo che in considerazione del caso specifico, qualora l’acquisto della seminatrice si reputi utile e necessario per il sovescio dell’impianto olivicolo deve essere allegata, al preventivo/fattura, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (artt. 47 e 76 DPR 445/2000) sottoscritta dal Beneficiario, attestante che la seminatrice sarà utilizzata esclusivamente nell'impianto olivicolo di cui al Progetto di Filiera. 

 
Le aziende che eventualmente dovessero entrare in sostituzione delle rinunciatarie possono rendicontare le proprie spese a partire dal 2018 (anno di presentazione del contratto di filiera Dall'oliveto allo scaffale) oppure dalla data in cui si sostituiscono?
Poiché trattasi di variazione sostanziale; le spese sono eleggibili dalla data in cui il Ministero è a conoscenza della suddetta variazione.

Se un’azienda ha già realizzato tutto l’investimento previsto nella domanda di adesione al bando, si è comunque obbligati ad acquisire la delibera? In sintesi che senso ha impegnarsi ad un finanziamento bancario ordinario quando per quella quota si è già dimostrato di aver impegnato mezzi propri?

Il motivo risiede proprio nella normativa. Il Finanziamento Agevolato può esistere solo se esiste una pari corrispondente quota di Finanziamento Bancario; ed il contributo in c/capitale esiste se esistono entrambi i suddetti finanziamenti.

 

Si legge che per gli investimenti eseguiti dopo la data di presentazione della domanda occorre presentare le fatture che devono (qualora pagate) essere supportate da documento che ne attesti il pagamento (tracciabilità dei pagamenti). Nelle fatture deve essere riportata la dicitura in riferimento al progetto di filiera. Ricordando che sono ammissibili agli aiuti le spese effettuate dopo il 29 Gennaio 2018, le aziende si possono trovare nella fattispecie di aver acquisito fatture senza la dicitura in riferimento al progetto di filiera. Come è risolvibile questa questione?

La dicitura deve essere apposta dall'impresa beneficiaria delle agevolazioni stampando la fattura ed apponendo la stessa come previsto ex Lege (cfr. art. 3.2.2.a Circ. n 1438 del 19/04/2019). Comunque, la regola generale (soprattutto per le fatture elettroniche) è che la dicitura venga apposta direttamente nell'oggetto della fornitura e/o nella causale del pagamento e/o stampando la fattura ed apponendola per iscritto (nota MiPAAFT n.0010938 del 15/02/2019). 


Sono ammissibili le spese per la ristrutturazione di un punto vendita aziendale?

Le le spese di ristrutturazione del punto vendita aziendale sono ammissibili solo se rientranti in Tab. 2A (trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli).

Tutto questo fermo restando eventuali restrizioni regionali in merito all’agevolabilità di tale iniziativa; nonché fermo restando il fatto che la maggior parte dei prodotti trasformati devono essere reimmessi nella Filiera. 

Si segnala, infine, che per normativa “… la vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se avviene in locali separati riservati a tale scopo” (cfr. definizioni Avviso n. 60690 del 10/08/2017).


In un piano di investimento, in fase esecutiva, possono essere travasate le spese tra le varie categorie; le eventuali economie ottenute nelle opere murarie possono essere recuperate per acquistare impianti e macchinari e viceversa?

Si, in fase di presentazione del progetto esecutivo è possibile presentare modifiche tecniche di dettaglio e soluzioni migliorative che non comportino uno scostamento sostanziale dal progetto approvato per natura, obiettivi e funzionalità. La maggiore spesa di una voce di investimento può essere compensata da una minore spesa per altre e viceversa nella stessa Tabella, ma non può comportare una variazione dell’importo totale degli investimenti approvati e delle relative agevolazioni.